Nuove iniziative produttive

L’art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato (chiamato anche “forfettino”) per le nuove iniziative produttive. Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

• il contribuente che lo richiede deve essere una persona fisica;

• il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il contribuente è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, ma abbia conferito solo capitale;

• l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;

• è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo non superiori a 30.987,00 euro ed Euro 61.975,00 per le imprese esercenti altre attività.
• occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

1. tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il reddito di lavoro autonomo, dato che è già soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

2. semplificazione degli adempimenti contabili con l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva;
liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;

3. non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato;

4. assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (cosiddetto “tutoraggio”): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);

5. concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.

Non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura. I contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l’imposta sostitutiva.

Coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d’imposta in cui viene iniziata l’attività.

DURATA E COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi. Il regime cessa di avere efficacia:

– dal periodo d’imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dalla legge in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481 per l’attività professionale o artistica, Euro 46.481 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962 per le imprese esercenti altre attività);

– dallo stesso periodo d’imposta, nell’ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

COSTI

Per coloro che decideranno di avvalersi del regime agevolato in questione, magari consigliandosi prima con lo studio, e se valuteremo che non c’è la possibilità di farsi assistere gratuitamente dall’agenzia delle entrate, il costo complessivo “all inclusive” comprensivo quindi di tutti gli adempimenti annuali ai fini delle imposte dirette ed indirette, sarà di euro :

315,00 per il primo anno di applicazione
394,00 per il secondo anno di applicazione
472,00 euro per il terzo anno di applicazione

*(Tutti i prezzi sono al netto di  cap 4% ed iva 22%)